Voto per i cittadini residenti all'estero

Informazioni per l'espressione del voto per i cittadini iscritti all'AIRE

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A chi è rivolto

I cittadini italiani residenti all’estero regolarmente iscritti all’AIRE possono esercitare il diritto di voto all’estero nel luogo di residenza in occasione delle elezione delle Camere, per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo e per l'elezione dei rappresentanti dei COMITES.

Descrizione

I cittadini italiani residenti all’estero e regolarmente iscritti all’AIRE possono esercitare il diritto di voto all’estero nel luogo di residenza per:
- l'elezione delle Camere e per i referendum abrogativi e costituzionali previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione ai sensi della Legge 27 dicembre 2001, n. 459 e del relativo Regolamento attuativo (D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104), in attuazione degli art. 48, 56 e 57 della Costituzione, che hanno istituito la Circoscrizione estero.
- l’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo ai sensi della Legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dal decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408.
- l’elezione dei rappresentanti dei COMITES – Comitati degli italiani all’estero ai sensi della Legge 23 ottobre 2003, n. 286.

Non è consentito esercitare il diritto di voto all'estero agli elettori che nei giorni delle consultazioni elettorali si trovassero occasionalmente in territorio straniero (sono esclusi gli operatori in missioni umanitarie o diplomatiche).

Come fare

Nel caso di elezione delle Camere e per i referendum abrogativi e costituzionali previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.
Il voto viene espresso per corrispondenza.
Previa opzione espressa, è possibile esercitare il diritto di voto in Italia nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui l'elettore è iscritto dandone comunicazione scritta entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura alla rappresentanza diplomatica o consolare operante nella circoscrizione consolare di residenza. L'opzione così esercitata è valida esclusivamente per la consultazione elettorale o referendaria per cui viene espressa e deve essere esercitata nuovamente in occasione della successiva consultazione qualora l'elettore intenda nuovamente esercitare il proprio diritto di voto in Italia.
In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di indizione di referendum popolare, l'elettore può esercitare l'opzione per il voto in Italia entro il 10° giorno successivo alla indizione delle votazioni.
Il voto per corrispondenza non è ammesso negli Stati con cui l'Italia non intrattiene relazioni diplomatiche, nonché negli Stati nei quali la situazione politica o sociale non garantisce neanche temporaneamente che l'esercizio del voto per corrispondenza si svolga in condizioni di eguaglianza, di libertà e di segretezza, ovvero che nessun pregiudizio possa derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori.
Non oltre 18 giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano, con il sistema postale più affidabile e, ove possibile, con posta raccomandata, o con altro mezzo di analoga affidabilità, agli elettori ammessi al voto per corrispondenza il plico contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta ed una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente; il plico contiene, altresì, un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto e le liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza.

Nel caso di elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo.
Per gli elettori iscritti all'AIRE e residenti in altri Stati membri dell’Unione europea aventi diritto a votare in uno Stato membro UE il Ministero dell’Interno provvede alla compilazione e spedizione, entro il quindicesimo giorno precedente la data della votazione, dei certificati elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia presso le sezioni elettorali istituite dall’Autorità diplomatico-consolare italiana nello Stato UE di residenza, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 408/1994.
L'elettore residente in uno Stato Ue può anche decidere di optare per il voto per i candidati al Parlamento
europeo dello Stato UE di residenza in alternativa al voto per i membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia.
Per l'elettore residente negli Stati che non sono membri della Comunità europea, entro il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, a cura dei Comuni di iscrizione elettorale è spedita una cartolina avviso recante l'indicazione della data della votazione, l'avvertenza che il destinatario potrà ritirare il certificato elettorale presso il competente ufficio comunale e che la esibizione della cartolina stessa dà diritto al titolare di usufruire delle facilitazioni di viaggio per recarsi a votare nel proprio Comune di iscrizione elettorale.

Nel caso di elezione dei rappresentanti dei COMITES
Le elezioni sono indette dal capo dell'ufficio consolare tre mesi prima del termine di scadenza del precedente Comitato. In caso di scioglimento anticipato, l'indizione è effettuata entro trenta giorni dall'emanazione del decreto di scioglimento.
L'indizione delle elezioni è portata a conoscenza della collettività italiana mediante affissione all'albo consolare, circolari informative e l'uso di ogni altro mezzo di informazione.

Cosa serve

Essere iscritti all'AIRE e nelle liste elettorali del Comune.

Cosa si ottiene

Il diritto di voto per i cittadini italiani residenti all'estero e regolarmente iscritti all'AIRE.

Tempi e scadenze

Variano a seconda delle consultazioni elettorali e delle modalità con cui le consultazioni sono indette.

Costi

Per l'elezione delle Camere e per i referendum abrogativi e costituzionali previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.
Non sono previste agevolazioni per il viaggio dell’elettore che risiedendo in Stati nei quali è previsto il voto per corrispondenza abbia optato per l'esercizio del diritto di voto in Italia.
Gli elettori residenti negli Stati per cui non sia possibile il voto per corrispondenza hanno diritto al rimborso del 75 per cento del costo del biglietto di viaggio. A tale fine l'elettore deve presentare apposita istanza all'ufficio consolare della circoscrizione di residenza o, in assenza di tale ufficio nello Stato di residenza, all'ufficio consolare di uno degli Stati limitrofi, corredata del certificato elettorale e del biglietto di viaggio.

Per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo.
Sono previste agevolazioni tariffarie stabilite di volta in volta mediante convenzioni stipulate dal Ministero dell'Interno con le compagnie aeree, ferroviarie, autostradali e marittime.

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile presso l'Ufficio Elettorale

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Termini e condizioni di servizio.pdf [.pdf 68,48 Kb - 21/02/2025]

Contatti

Unità organizzativa responsabile

Documenti

Documenti - Normativa

Argomenti

Ultimo aggiornamento pagina: 26/02/2025 16:26:58

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