In ogni Comune, ai sensi della Legge n. 95/1989, è istituito l'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale.
I requisiti che il cittadino deve avere per poter essere incluso nel suddetto albo sono i seguenti:
a) essere elettore del Comune;
b) avere assolto gli obblighi scolastici.
Sono esclusi dalle funzioni di scrutatore:
a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;
b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
La Commissione elettorale comunale aggiorna il suddetto albo entro il 15 gennaio di ogni anno, iscrivendo coloro che hanno i requisiti di legge e hanno presentato domanda e cancellando coloro che:
- chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo;
- abbiano compiuto il settantesimo anno d'età;
- siano stati cancellati dalle liste elettorali comunali a seguito di trasferimento della residenza presso altro Comune.
In occasione delle varie consultazioni elettorali indette, la Commissione elettorale comunale provvede alla nomina degli scrutatori e degli scrutatori supplenti scegliendoli tra gli iscritti all'albo e assegnandoli ai vari seggi comunali.
Il ruolo di scrutatore è obbligatorio per le persone designate, salvo grave impedimento da comunicare all'Ufficio Elettorale entro 48 ore dalla notifica dell'incarico o appena possibile per causa di forza maggiore.