L'Ufficio Elettorale provvede alla formazione ed all'aggiornamento delle liste elettorali che, secondo la legge, sono pubbliche. Tali liste comprendono tutti i cittadini italiani residenti maggiorenni aventi diritto di voto.
La consultazione delle liste elettorali è sempre consentita, in particolar modo nei periodi:
- dall'11 aprile al 20 aprile e dall'11 ottobre al 20 ottobre, periodi successivi alla formazione, in ordine alfabetico, di due elenchi separati con cui la Commissione elettorale comunale propone l'iscrizione di coloro i quali risultino in possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione nelle liste elettorali e la cancellazione degli iscritti che sono stati eliminati dalle anagrafi per irreperibilità (art. 18 del D.P.R. 223/67);
- dal 21 al 30 giugno e dal 21 al 31 dicembre dopo che la Commissione elettorale mandamentale ha provveduto alla approvazione degli elenchi ricevuti ed alle relative variazioni da effettuare sull'esemplare delle liste generali comunali (art. 30 del D.P.R. 223/67).
Tali liste comprendono tutti i cittadini italiani residenti maggiorenni aventi diritto di voto.